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DIRITTO & WEB/ - Diffamazione «attenuata» se via Facebook

 

di Alessandro Galimberti/ilsole24ore

 

2.2.2017 - Facebook è un «mezzo di pubblicità» capace di amplificare indefinitamente la diffamazione, ma il social network non può paradossalmente essere equiparato alla stampa, medium ormai molto meno pervasivo del web 2.0 eppure perseguibile con sanzioni penali ben più gravi.

 

La Quinta sezione della Cassazione - sentenza 4873/17, depositata ieri - torna ancora una volta sul tema, sensibilissimo, della legge applicabile al mondo digitale, scontrandosi però ancora una volta con regole non più attuali, o comunque da ripensare e riequilibrare.

 

Il caso all’esame dei giudici della Quinta era stato innescato dal procuratore della Repubblica di Imperia; il capo dell’ufficio ligure aveva impugnato per «abnormità» l’ordinanza con cui il Gip locale aveva riqualificato un fascicolo relativo agli “apprezzamenti” via Facebook pubblicati da un imputato catanese 60enne nei confronti di un terzo, fatto avvenuto a Diano Marina nell’estate del 2013. Per il giudice preliminare non si trattò di diffamazione aggravata dal fatto determinato e «dal mezzo della stampa», ma di semplice diffamazione aggravata dal «mezzo di pubblicità» (Facebook, appunto) e ovviamente dall’attribuzione del fatto determinato. Differenza non da poco, quella sottolineata dal Gip: l’esclusione della legge 47/1948 (quella sulla stampa) di fatto dimezza la pena edittale (da 6 a 3 anni nel massimo) e, come conseguenza, determina processualmente la citazione diretta a giudizio - impugnata dal procuratore quale presupposto dell’ordinanza «abnorme» firmata dal Gip.

 

La Cassazione però ha bocciato il ricorso della Procura ligure, ribadendo un precedente del 2015 (31022) secondo cui la bacheca del social network può essere incasellata agevolmente nell’articolo 595 del Codice penale, ma solo nella seconda ipotesi del comma 3 (non «stampa» ma «altro mezzo di pubblicità»). Non è quindi applicabile la legge 47 del 1948 (Disposizioni sulla stampa, diffamazione, reati attinenti alla professione e processo penale) che per la diffamazione aggravata dal fatto determinato prevede da 1 a 6 anni di carcere (articolo 1 3).

 

Già due anni fa le Sezioni unite, disegnando una «interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata del termine stampa», avevano ricompreso nel concetto le testate giornalistiche online, ma avevano anche aggiunto che «tale operazione ermeneutica non può riguardare in blocco tutti i nuovi media, informatici e telematici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter mailing list, Fb etc) ma deve rimanere circoscritto a quei casi che, per i profili strutturale e finalistico, sono riconducibili al concetto di stampa»: caratterizzata quest’ultima, in sostanza, dalla «professionalità» di chi scrivendo diffama. 

 

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