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Intercettazioni: Chiappe, il ddl Alfano ignora la responsabilità del giornalista

AUDIZIONE DELL’UNCI IN COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO

Pubblichiamo l’intervento di Maria Francesca Chiappe nell’audizione

22 luglio 2009 - Con le modifiche introdotte dalla  Camera al ddl Alfano, resta sostanzialmente il regime attuale per tutti gli atti  giudiziari tranne uno: le intercettazioni (ambientali, telefoniche,  telematiche). E non mi scandalizza che ci sia una differenza:  quando si procede  con un atto giudiziario la regola è , dovrebbe essere,  che di tutte le cose che  si acquisiscono al procedimento i magistrati facciano una cernita e conservino  soltanto ciò che è rilevante per l’indagine, il resto no. Ma con le  intercettazioni questo discorso è complicato perché si mette sotto  intercettazione per molti giorni, settimane, mesi un’utenza telefonica e non si  registrano solo le conversazioni che interessano l’indagine ma tutto, dunque  restano impigliate negli atti giudiziari anche le chiacchiere private di un  persona, anzi di due, forse anche di tre, se i due al telefono parlano di terze  persone. E siccome in Italia non si può distinguere al momento della  registrazione fra quel che rileva e quello che non rileva ecco che serve un  filtro, e questo filtro può essere fatto soltanto in un momento successivo.   Quindi, far coincidere la divulgabilità del contenuto delle intercettazioni col  deposito nella segreteria del pm  significa rendere tutto pubblicabile prima che  si proceda al vaglio del materiale. E’ dunque condivisibile, perlomeno si  capisce la ratio della novità introdotta dal ddl Alfano che rende obbligatoria  l’udienza-filtro davanti al tribunale per la scelta delle intercettazioni da  conservare. E’ tutto il resto che non è condivisibile. Le intercettazioni  restano infatti non pubblicabili, seppure non più tecnicamente segrete, fino  all’udienza preliminare. Perché? Qual è la ratio di questa norma? Sono state  espunte quelle che non rilevano ai fini dell’inchiesta, perché aspettare la fine  dell’udienza preliminare? A questo punto la diversità di trattamento con tutti  gli altri atti giudiziari non la capisco più, se non con l’intento di  posticipare il più possibile il momento della pubblicazione per far scemare  l’interesse dell’opinione pubblica.                                          

E’ una legge che dice di tutelare la privacy degli estranei alle indagini e  degli indagati stessi, ma io per privacy intendo il privato delle persone, non  certo i medici che lucrano sulla pelle dei malati, gli imprenditori che in  combutta coi banchieri rischiano di rovinare l’economia, gli arbitri e i  presidenti di società che truccano il calcio.                                                                                                  

E poi, per tutelare la privacy  ci si deve comunque affidare alla deontologia  professionale dei giornalisti. Mi spiego:  se nell’udienza filtro giudici, pm e  difensori decidono di lasciare una conversazione piccante perché quel contatto  ha rilievo nel processo penale, il giornalista sarà solo con la sua coscienza,  non è che pubblicherà tutto solo perché ha superato il vaglio dell’udienza  filtro. Dunque l’udienza filtro non elimina il problema della privacy, quella  vera, che resta sempre nella valutazione professionale del giornalista. Qui  dunque il giornalista applica cioè le regole di cui tiene conto per tutti  gli altri atti processuali. Faccio un esempio: agli atti di un importante  processo di uno scandalo finanziario c’è un’agenda importantissima per l’accusa  dove ci sono anche però una serie di appunti personalissimi e intimissimi.  L’agenda è tra gli atti processuali rilevanti, ma nessun giornalista ha  pubblicato il contenuto degli appunti privati e non perché una legge lo  impediva, ma perché lo impediva la loro coscienza professionale. Dunque, il  problema della privacy in riferimento agli atti giudiziari esiste certo per le  intercettazioni ma anche  per molti altri documenti, i verbali di  interrogatorio, per esempio, l’esito delle perquisizioni, e come i giornalisti  sono in grado di discernere che cosa abbia rilevanza sociale in tutti quei casi,  non si capisce perché non debbano essere in grado di fare altrettanto in caso di  conversazioni intercettate.                                                                             

E questo è solo il primo punto. L’altro è legato alla sanzione per chi pubblica  intercettazioni  segrete e o delle quali sia stata ordinata, nell’udienza-  filtro, la distruzione. Carcere. E non è una questione di sei mesi o tre anni,  no: è proprio il principio che contestiamo. Esistono altre norme, come ad  esempio quella sulla diffamazione a mezzo stampa, che prevedono pene severe,   fino a sei anni di carcere se la diffamazione è con attribuzione di un fatto  determinato e sebbene siamo pur sempre tra i cosiddetti reati di opinione, è  sicuro che nel mondo dominato dai mass media sto facendo un danno, e gravissimo,  a una persona con un nome e un cognome nello scrivere una notizia falsa e  calunniosa. Ma quale danno faccio nel pubblicare il contenuto di un atto  giudiziario come le intercettazioni? Se si tratta di quelle rimaste agli atti  del processo dopo l’udienza-filtro e le pubblico prima dell’udienza preliminare  sto solo anticipando i tempi, il danno dov’è? E se pubblico intercettazioni  penalmente irrilevanti, dunque da distruggere, ma dal contenuto socialmente o  politicamente rilevante (il direttore di un quotidiano che baratta con un  costruttore indagato indulgenza sul giornale con le vacanze gratis in Sardegna)  perché devo andare in galera? Non sto facendo pettegolezzo ma solo il mio  lavoro: ho trovato fra gli atti giudiziari una notizia e la pubblico.                                                                                                                                  

E a questo proposito vorrei segnalare un rischio tutto nuovo che si corre, ed è  quello, consentitemi di chiamarlo così, del pettegolezzo giudiziario, contro il  quale non c’è rimedio né sanzione: quando si arriva all’udienza filtro i  difensori e gli indagati avranno potuto prendere visione delle trascrizioni  delle intercettazioni, quindi considerando la polizia giudiziaria e il pubblico  ministero, ci sono numerose persone  che conoscono il contenuto di quelle  conversazioni, rilevanti e no.  E se c’è qualcosa di pruriginoso circola nei  corridoi e poi varca il palazzo di giustizia e diventa leggenda metropolitana. E  questo potrà succedere ancor di più dopo l’udienza filtro. Sto parlando di  situazioni già vissute, di fatti già successi,  come la conversazione tra un  noto uomo politico e un suo amico che facevano apprezzamenti sulle qualità non  proprio professionali di una donna altrettanto conosciuta. Vero? Falso?  Era un  pettegolezzo legato a intercettazioni che nessuno ha mai visto, letto o sentito,  si è detto che ne fosse stata ordinata la distruzione,  eppure è diventata  verità, non sui giornali o nei tg che non ne hanno neanche mai fatto accenno, ma  nei discorsi degli italiani, per finire  nelle gags dei comici, in teatro e in  tv. Con questo non voglio dire che i giornalisti debbano pubblicare sempre e  comunque tutto, ma attenzione a vietare tutto perché il rimedio può essere  peggiore del male.                                                                                                           

Ci  sono distorsioni? Puniamole. Mica diciamo di no. Gli strumenti ci sono già:  c’è l’Ordine professionale, rendiamolo più efficace. Ma non introduciamo per  legge un sistema che modifichi radicalmente i rapporti nelle  redazioni.                                                                                           

Sì perché in questa legge la parte più insidiosa è rappresentata da quella sulla  responsabilità  amministrativa, parapenale, delle società editrici: si vorrebbe  estendere alle società editrici una norma pensata per punire le società per i  reati commessi dai loro dipendenti in materia di corruzione, truffa, terrorismo  e poi allargata anche alla sicurezza sul lavoro. Ora la si vorrebbe applicare  anche alle società editrici derogando anche per gli editori al principio  costituzionale secondo cui la responsabilità penale è personale. Ma nel settore  dell’informazione ci si muove su un terreno completamente diverso: gli editori  non sono responsabili del lavoro dei giornalisti loro dipendenti, l’unico  responsabile è il direttore (ricordo l’articolo 57 del codice penale sull’omesso  controllo), perfino della pubblicità, gli editori non sono responsabili neanche  delle inserzioni a pagamento, i giornali sono organizzati in modo che le  redazioni coi loro direttori siano autonome e dunque responsabili del prodotto  giornale. E c’è un motivo: le redazioni sono autonome rispetto all’editore per  garantire il diritto all’informazione.                                                                      

Certo che l’editore sceglie la linea politica e la concorda col direttore  responsabile ma il meccanismo che si intende introdurre è completamente diverso:  perché sull’editore incombe uno strumento di pressione che lo porterà a un  controllo serrato su tutto per evitare sanzioni  economiche pesantissime. Quindi l’editore deve organizzare un sistema in grado di prevenire tutto e  bloccare tutte le notizie che possano essere pericolose per le casse della  società. La legge lo autorizza, addirittura gli impone di mettere becco nella  fattura quotidiana del giornale. E se si considera che il 60 per cento della  notizie riguardano le cronache nera e giudiziaria ecco che il controllo,  preventivo, dell’editore diventa capillare. Non è più una questione di linea politica ma di un sistema di controllo  sull’operato della redazione col totale esautoramento del direttore  responsabile. Senza contare che si apre una varco: oggi la legge si applica alle  intercettazioni, domani chissà.                                                                        

La norma nuova  che prevede  una sanzione amministrativa fino a 465mila euro  agli editori modifica dunque alla radice i rapporti all’interno delle redazioni,  segna l’ingresso degli editori nella fattura dei giornali, ed è il principio  della fine dell’autonomia delle redazioni. Di questo si rendono conto tutti,  editori inclusi: non a caso la Fieg, ma anche la federazione europea degli  editori, contesta il ddl Alfano e ha perfino organizzato una storica protesta  insieme al sindacato dei giornalisti quando pure Fieg e Fnsi litigavano  ferocemente sul contratto.                                       

E  noi giornalisti intravediamo un rischio ulteriore: con queste norme gli editori   non solo dovranno dire questo no, ma potranno pure dire questo invece sì. Perché  potrà benissimo succedere che l’editore abbia un qualche interesse alla  pubblicazione di una notizia anche vietata dalla legge, decida che valga la pena  e paghi la sanzione amministrativa perché fa gioco ai suoi interessi. E allora  uno degli effetti pratici di questa norma, per gli editori che potranno  permetterselo, sarà la selezione degli atti da pubblicare.  “Scusi editore,  posso pubblicare questo? Faccia vedere, sì, va bene, pago”. Se la risposta  è  invece no e il giornalista pubblica lo stesso la notizia, rischia il  licenziamento, perché la pubblicazione di notizie vietate diventa violazione dei  protocolli interni ed è sotto gli occhi di tutti che può essere avviata la  procedura del licenziamento per giusta causa.      

Io voglio qui ricordare che  nel nostro ordinamento  nessuna responsabilità penale o amministrativa è  prevista a carico dell’editore per i reati commessi a mezzo stampa. La sanzione  a suo carico dunque  altro non è che uno strumento di indebita pressione su un  soggetto estraneo al reato per indurlo a interventi censori: dunque la norma è  in palese violazione con il dettato costituzionale (la stampa non è soggetta ad  autorizzazioni o censure).   

Le ragioni che hanno ispirato il ddl Alfano sono pure condivisibili: impedire  che persone estranee alle indagini o anche gli indagati nelle fasi iniziali  delle indagini siano dati in pasto ai mass media attraverso la pubblicazione  delle intercettazioni senza filtro.                                                        

Non è possibile infatti  una selezione all’origine, il nostro sistema non  consente neanche al pm di eliminare le conservazioni che ritenga irrilevanti  perché i difensori potrebbero essere di parere contrario e chiederne la  trascrizione.                                                                                          

Con le norme attuali interviene, dovrebbe intervenire, la deontologia dei  giornalisti: si pubblicano solo notizie, non gossip, la cronaca giudiziaria è un  servizio pubblico, non è, non può essere voyerismo. Errori in questa materia ne  abbiamo commessi e li stiamo pagando cari perché vengono usati pretestuosamente.  Ma su un punto mi voglio soffermare: il cronista di giudiziaria si occupa di  processi. Ma se negli atti processuali trova notizie che non hanno rilievo  penale ma hanno un rilievo sociale o politico, fa il lavoro che fanno gli altri  suoi colleghi degli altri settori: pubblica quella notizia. Così se  un’intercettazione svela il segreto di pulcinella delle attricette assunte per  meriti sessuali, o del direttore di un quotidiano che baratta con un costruttore  indagato indulgenza sul giornale con le vacanze gratis in Sardegna, o di un  leader politico che fa il tifo per la scalata a una banca, di un discendente  reale che pubblicamente si dice innamorato della Sardegna e in privato dice che  i sardi puzzano, il giornalista pubblica quella notizia.                               

Invece il ddl Alfano tenta di  vietare al giornalista di fare il suo lavoro : ricordo che il procuratore della  Repubblica avrà l’obbligo di informare l’ordine professionale che deve procedere  con la sospensione fino a tre mesi del giornalista che ha violato la legge.                                                  

E a questo proposito ricordo  che la legge sull’Ordine riserva al giornalista  incolpato trenta giorni per  difendersi. Dunque le due norme sono in contrasto.  Non si accorge che non serve a nulla vietare da noi quello è che  lecito attorno  a noi. Basti pensare alle foto di Zappadu sequestrate in Italia: le abbiamo  viste sui siti web dei giornali stranieri. Faranno la stessa fine le  intercettazioni: noi non le potremo pubblicare, lo faranno il Times, El Pais. Al  tempo di internet è anacronistico vietare quello che altrove è  possibile.                                 

C’è un intento che appare  punitivo nei confronti dei giornalisti. A questo proposito ricordo l’obbligo di  pubblicare le rettifiche senza risposta. E non in caso di errore, perché lì sono  dovute pure le scuse, ma tutte le volte che una persona si senta diffamata.  Inutile dire che può sentirsi diffamata dalla pubblicazione di una notizia  correttissima, ma io non potrò ribadire che tutto quello che ho scritto era  corretto. Questo avviene perché il legislatore evidentemente non si fida dei  giornalisti: il punto di partenza è che sbagliamo sempre, ma non sapete  quanto  sbaglia  chi chiede la rettifica. Molte volte, non ha neanche letto il pezzo. A  me è perfino arrivata una rettifica preventiva. Da un avvocato, ai sensi della  legge, etc, di un pezzo che non avevo ancora scritto (chiamava rettifica  l’articolo su una sentenza assolutoria che seguiva una richiesta di condanna) .  Basterebbe una piccola modifica: sostituire chiunque si senta diffamato con  chiunque sia stato diffamato. Così i giornalisti avrebbero l’obbligo di  correggere gli errori ma non di pubblicare smentite a pezzi corretti (smentite  che, tra l’altro, non mettono al riparo dalla successiva querela, ci fosse  almeno quello!). E visto che ci sono, si potrebbe pure pensare a una norma che  tuteli i giornalisti dalle querele per diffamazione a mezzo stampa prive di  fondamento, regolarmente archiviate, senza poter agire in nessun modo contro chi  li ha costretti a difendersi (non tutti i giornali pagano la parcella agli  avvocati). E’ difficile infatti perseguire per calunnia chi ha fatto una querela  per diffamazione perché bisogna provare  il dolo, che è quasi sempre  impossibile. Ma un correttivo lo si potrà pur trovare, io credo. Insomma, non  sono sempre così cattivi questi giornalisti.                                                                                                                            

Anche alla luce del richiamo del Capo dello Stato  vorrei sottolineare che i  giornalisti non pubblicano solo gossip, come sento da più parti, e  tutte le  volte in cui chiedo “fammi un esempio”  mi rispondono sempre con lo stesso:   l’sms della Falchi al marito Ricucci (ti amo). Con tutto il rispetto, non mi  sembra una grave violazione, ma è una violazione e d’accordo:  abbiamo  sbagliato. Detto questo, parlano della Falchi perché non conoscono altri casi.  Perché non ci sono altri casi. O meglio:   ho fatto una ricerca sul sito del  garante,  ha sanzionato anche il caso della figlia di Necci intercettata con  Pacini Battaglia (1997). Basta. Non ho trovato altro. Sì, ci sono molti richiami  all’essenzialità dell’informazione, ma casi concreti?  Due.                                         

Se distorsioni ci sono state si intervenga sulle persone che hanno sbagliato non  sul sistema, altrimenti è come decidere di chiudere le sale operatorie dopo una  morte sotto i ferri.

 

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