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Intercettazioni: Columba, il ddl Alfano ostacola la giustizia e punisce i cittadini

AUDIZIONE DELL’UNCI IN COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO

Pubblichiamo l’intervento di Guido Columba nell’audizione

22 luglio 2009 - Il disegno di legge 1611 sulla  disciplina delle intercettazioni telefoniche giudiziarie e la loro pubblicità  all’esame del Senato è stato approvato dal  Consiglio dei Ministri il 12 giugno  2008 e, dopo molteplici modifiche e un voto di fiducia, dalla Camera dei  Deputati l’11 giugno 2009 con 318 sì, 224 no e un astenuto.

Il risultato dell’applicazione delle norme del ddl sarebbe   da un lato di limitare la possibilità della magistratura di utilizzare uno  strumento fondamentale per contrastare il crimine, dall’altro di espropriare i  cittadini del loro diritto costituzionale ad essere informati in modo corretto,  completo e tempestivo.

Per quanto attiene al problema dell’informazione, quello  che ci riguarda direttamente come giornalisti,  gli ostacoli al diritto-dovere  di cronaca e l’inasprimento delle pene, anche detentive,  hanno l’effetto di  coartare libertà e responsabilità  professionale dei giornalisti e sono  aggravati dalla responsabilità oggettiva addossata agli editori per quanto  eventualmente pubblicato.

I punti più critici  del ddl

- la modifica all’art 114 cpp, che capovolge la clausola  generale secondo cui “è sempre consentita la pubblicazione di atti non coperti  dal segreto”, introducendo il divieto di pubblicare documentazione e atti “anche  se non più coperti dal segreto”.                                                  

- il divieto di pubblicazione e diffusione dei nomi e  delle immagini dei  magistrati                        

- l’inasprimento, generalizzato, di pene detentive e pecuniarie                                                   

- l’obbligo di pubblicare le rettifiche senza alcun commento                                                      

- la nuova fattispecie della responsabilità amministrativa dell’editore                                          

- l’informativa da parte del Procuratore della semplice iscrizione nel registro  degli indagati all’ordine dei giornalisti obbligato a comminare entro un mese la  sospensione dall’esercizio della professione

Dati di partenza esagerati in modo artato

I dati di  partenza propalati per sostenere il ddl non  erano reali: i dati sul numero assoluto e relativo delle persone sottoposte a  intercettazione, sulla loro quantità e frequenza,  sul loro costo,  sull’illiceità della loro pubblicazione sono stati artatamente esagerati per  condizionare l’opinione pubblica e predisporla ad accettare la filosofia  autoritaria del ddl. Su questo è necessaria una puntualizzazione: la quasi  totalità delle intercettazioni rese note dai mass media negli ultimi anni lo  sono state rispettando la normativa in vigore. Non è dunque vero che in Italia i  giornali abbiano violato continuamente le norme sulle intercettazioni.  I pochi  casi di pubblicazione illecita avrebbero potuto essere perseguiti e puniti  puntualmente. Invece di sanzionare pochi e singoli comportamenti illeciti si  punta a punire tutti i cittadini italiani espropriandoli di un loro diritto  costituzionale.

Pregiudizio di incostituzionalità

Il ddl è gravato da un pregiudizio generale di  incostituzionalità, hanno osservato i professori Enzo Cheli e Carlo Federico  Grosso, in un parere pro-veritate redatto per conto della Fieg, perchè la Corte  Costituzionale,  nel suo continuo riconoscimento  dell’interesse generale  all’informazione, come indicato nell’art 21 della Carta, è giunta a riconoscere   l’esistenza di un vero e proprio “diritto all’informazione” caratterizzato dal  requisito della “inviolabilità”  (sentenza 153 del 1987) che fa riferimento  ai valori fondanti della forma di Stato, i quali esigono che la democrazia sia  basata su una libera opinione pubblica  e si sviluppi attraverso la pari  concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale (sent. 112 del  1993).

Nel campo della giustizia, osservano Cheli e Grosso, il  diritto all’informazione agisce sul principio della “pubblicità del giudizio”  inteso come  “cardine dell’ordinamento fondato sulla sovranità popolare” e sulla  “garanzia del controllo della pubblica opinione sullo svolgimento del  procedimento” (sent. 50 del 1989; 373 del 1992; 235 del 1993)  e viene  alimentato anche dai principi del “giusto processo”.

Contrasto con la CEDU

La riforma dell’articolo 117 della Costituzione adottata  nel 2001 ha introdotto nel nostro ordinamento il principio dell’osservanza a  livello primario dei “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli  obblighi internazionali” assunti dallo Stato. E quindi anche della Convenzione  europea dei diritti dell’Uomo (CEDU), che fu firmata a Roma nel 1950, il cui art  10 riconosce la libertà di espressione, inclusiva della libertà di opinione e  della libertà “di ricevere o comunicare informazioni o idee senza ingerenza  alcuna  da parte delle autorità pubbliche”.

E le sentenze della Corte Costituzionale  348 e 349 del  2007 hanno stabilito, proprio in relazione alla CEDU, “l’obbligo del   legislatore ordinario di rispettare dette norme, con la conseguenza che la norma  nazionale incompatibile con la norma della CEDU, e dunque con gli obblighi  internazionali.... viola per ciò stesso tale parametro costituzionale”, poichè  argomenta la Corte, una “norma interna” deve essere conforme alle disposizioni  internazionali, cioè alla “norma interposta” .

Sentenza Dupuis contro Francia

 La sentenza della Corte dei Diritti umani di Strasburgo 5  giugno 2007 (Dupuis contro Francia) richiama esplicitamente alcune disposizioni  della raccomandazione 13 del 10 luglio 2003 del Comitato dei ministri della CEDU.   In particolare il Principio 1, che afferma: “L’opinione pubblica deve poter  ricevere informazioni sulle attività delle autorità giudiziarie e delle forze di  polizia attraverso i mass media. I giornalisti, di conseguenza, devono poter  liberamente  informare e formulare commenti sul funzionamento del sistema  giudiziario penale...” e il Principio 6, che stabilisce: “Nell’ambito dei  procedimenti penali d’interesse pubblico o di altre procedure penali che  interessano particolarmente l’opinione pubblica, le autorità giudiziarie e le  forze di polizia dovrebbero informare i mezzi di comunicazione delle loro  attività principali.... Nel caso di procedimenti penali che si protraggano per  un lungo periodo, l’informazione dovrebbe essere fornita a intervalli regolari”.

Sentenza Kydonis contro Grecia

La sentenza della Corte dei Diritti umani di Strasburgo  2  aprile 2009 (Kydonis contro Grecia)  condanna, perchè   incompatibili con la  libertà di stampa, norme che contempli­no il carcere per i cronisti, “cani da  guardia della democrazia”,  perchè hanno l’effetto di intimidire il giornalista  spingendolo all’autocensura e costituiscono quindi una ingerenza inaccettabile  sulla libertà di espressione.

Espropriato il diritto dei cittadini a sapere

Il ddl Alfano è, inoltre, inaccettabile perchè l’interesse  a conoscere, e controllare l’andamento dei procedimenti penali - ricordando che   l’art. 101  della Carta costituzionale  sancisce che  la “Giustizia è  amministrata in nome del popolo” e che, dunque, il popolo deve sapere come ciò  avvenga - non può essere limitato solo alla fase dibattimentale ma deve  riguardare anche quella delle indagini preliminari perchè è interesse pubblico  sapere se un’inchiesta procede e no, se vi sono intoppi, ritardi od ostacoli,  quali sono i reati ipotizzati, quali e quanti sono gli imputati.

Menomata l’autonomia del giornalista

L’introduzione, infine, della responsabilità amministrativa  della società editrice comporta l’ingerenza diretta del vertice aziendale nella  fattura del giornale che menoma l’autonomia e la responsabilità attribuita dalle  norme relative alla stampa al direttore che costituisce parte integrante della  libertà del giornalista.

Allegati:

- Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio  d’Europa 10 luglio 2003                 

- Sentenza Corte europea diritti dell’Uomo: Dupuis contre France 7 giugno 2007                     

- Sentenza Corte europea diritti dell’Uomo: Kydonis versus Greece 2 aprile 2009                    

- Rapporto Facoltà Giurisprudenza Università Federico II  15 luglio 2009

 

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Quaderno sul Ddl Alfano

 

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Libro Giornata della Memoria